Cosa può e non può fare un investigatore privato
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«Ma è legale?» È la domanda che ci fanno prima ancora di raccontarci il problema. E ha senso: chi si rivolge a un investigatore ha già letto in giro cose contraddittorie, e teme di mettersi nei guai proprio mentre cerca di uscirne.
La risposta corta è sì, a due condizioni: che a lavorare sia un’agenzia autorizzata, e che si resti dentro limiti che la legge ha scritto in modo abbastanza preciso. La risposta lunga è questa pagina. Non è un trattato: è l’elenco di cosa un investigatore privato può fare, cosa non può fare mai, e perché quei limiti sono la ragione per cui il suo lavoro vale davanti a un giudice.
In breve. Un investigatore può osservare e documentare ciò che accade in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Non può entrare in casa sua, leggere messaggi, ascoltare telefonate, aprire conti correnti o cartelle cliniche. Nessuna autorizzazione del cliente cambia questi divieti: sono reati, e il consenso di chi commissiona non li rende leciti.
Chi può fare investigazioni private in Italia
L’attività investigativa privata non è libera. Serve una licenza rilasciata dalla Prefettura ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. EA Investigazioni opera come agenzia investigativa a Torino con licenza art. 134 T.U.L.P.S. n. 70166 del novembre 1994, oggi provvedimento n. 10091/2011, rilasciata dalla Prefettura di Torino.
I requisiti per ottenerla sono fissati dal D.M. 269/2010, che stabilisce titoli di studio, anni di pratica documentata presso un istituto autorizzato e requisiti di onorabilità. Lo stesso decreto distingue le categorie di attività — indagini per conto di privati, per conto di imprese, informazioni commerciali — e ogni istituto è autorizzato solo per quelle che ha in licenza.
Ha una conseguenza pratica che conviene conoscere: chi non ha la licenza non sta facendo un lavoro un po’ meno formale, sta commettendo un abuso. E tutto quello che raccoglie non serve a niente. Prima di affidare un incarico ha il diritto di chiedere gli estremi della licenza, e un’agenzia seria glieli dà senza fare storie.
Il mandato scritto: senza, non si comincia
Prima di qualunque attività va firmato un mandato investigativo: un documento che indica chi è il cliente, qual è l’obiettivo dell’indagine e su quale interesse concreto si fonda. Non è burocrazia. È il documento che rende lecito trattare i dati di un’altra persona.
Il punto è questo: raccogliere informazioni su qualcuno significa trattare dati personali, e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) chiede che ci sia una ragione legittima per farlo. Un procedimento in corso o in preparazione, un diritto da tutelare, una posizione da difendere in causa. La curiosità non è una ragione legittima, e un’agenzia che accetta un incarico senza chiederle perché le sta facendo un cattivo servizio.
Che cosa un investigatore può fare
- Osservare e seguire una persona in strada, in un parcheggio, all’ingresso di un locale: ciò che accade in luogo pubblico o aperto al pubblico è osservabile.
- Fotografare e riprendere quello che è visibile da un luogo dove chiunque potrebbe trovarsi. Vale la regola pratica: se lo vedrebbe anche un passante, si può documentare.
- Consultare registri e fonti pubbliche: visure, elenchi, informazioni accessibili per legge o liberamente reperibili in rete.
- Identificare persone, veicoli, indirizzi, abitudini e frequentazioni ricorrenti.
- Redigere una relazione con cronologia, riscontri fotografici e video, e sostenerla in giudizio testimoniando su quanto ha visto.
Su come funziona concretamente un’osservazione prolungata — tempi, numero di operatori, che cosa si riesce davvero a documentare — abbiamo scritto una pagina dedicata al pedinamento per infedeltà.
Che cosa è vietato, sempre
Qui non ci sono zone grigie e non c’è agenzia che possa fare eccezione. Le attività che seguono sono reati, e restano reati anche se è lei a chiederle e a pagarle.
- Ascoltare o registrare comunicazioni fra altre persone. Intercettare telefonate o conversazioni altrui è punito dal codice penale. Non esiste un modo «privato» e legale di farlo.
- Entrare in dispositivi altrui. Accedere al telefono, alla casella e-mail o ai profili social di un’altra persona è accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.). Vale anche fra coniugi, e vale anche se lei conosce la password.
- Riprendere dentro l’abitazione. Le riprese e le registrazioni all’interno di luoghi di privata dimora rientrano nelle interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.).
- Installare localizzatori su veicoli che non sono di proprietà del cliente.
- Accedere a banche dati riservate: conti correnti, dati sanitari, anagrafe tributaria, banche dati delle forze dell’ordine. Chi le promette una «ricerca in banca dati» sta descrivendo un reato.
- Raccogliere dati particolari: salute, vita sessuale e orientamento sessuale, opinioni politiche e religiose, appartenenza sindacale (art. 9 GDPR), oltre ai dati relativi a condanne e reati (art. 10 GDPR).
C’è un equivoco che sentiamo spesso, e vale la pena smontarlo: il cliente non può «autorizzare» nulla di tutto questo. Lei può disporre dei suoi dati, non di quelli di un’altra persona. Una liberatoria firmata non trasforma un accesso abusivo in un’attività lecita — e nel caso peggiore mette per iscritto la prova di chi l’ha commissionato.
Solo quello che serve: proporzionalità e minimizzazione
Anche quando un’attività è lecita, non è illimitata. Il GDPR impone due criteri che nella pratica quotidiana pesano più di quanto sembri.
Proporzionalità: il mezzo deve essere adeguato allo scopo. Per verificare se una persona convive con un’altra non serve seguirla per due mesi; servono le sere giuste.
Minimizzazione: si raccoglie solo quello che riguarda l’obiettivo del mandato. Le persone che compaiono per caso in una ripresa e non c’entrano nulla non finiscono nella relazione. I dati raccolti non si conservano a tempo indefinito: si tengono per il tempo necessario e poi si distruggono.
A questo si aggiunge il segreto professionale: quello che ci racconta e quello che troviamo non escono dallo studio. È il motivo per cui non pubblichiamo né i nomi né i casi dei nostri clienti.
E sul lavoro? I limiti quando il committente è un’azienda
Quando a incaricarci è un datore di lavoro il perimetro si stringe ancora. L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori vieta il controllo a distanza dell’attività lavorativa: un’agenzia non può essere usata per misurare come un dipendente svolge il suo lavoro.
Quello che si può verificare è diverso: condotte illecite che avvengono fuori dalla prestazione — un’assenza per malattia usata per altro, l’uso improprio di un permesso, l’impiego privato di un mezzo aziendale, la sottrazione di informazioni. Ne parliamo nella sezione dedicata alle indagini aziendali.
Perché i limiti sono un vantaggio, non un ostacolo
Capita che qualcuno ci chieda «ma un altro me lo farebbe». Probabilmente sì, e sarebbe il modo più veloce per rovinarsi la causa.
Una prova ottenuta violando la legge non è un vantaggio nascosto: è un problema che la controparte solleverà al primo passaggio utile. Il materiale diventa contestabile, la credibilità di chi lo ha prodotto crolla, e chi l’ha commissionato si trova a rispondere di un fatto proprio. Abbiamo visto separazioni girarsi al contrario per una registrazione fatta di nascosto.
Al contrario, una relazione costruita dentro le regole ha tre cose che una fotografia inviata da un conoscente non ha: un professionista identificabile che ne risponde, una data certa e un metodo verificabile. È questo che la rende utilizzabile — non la qualità delle immagini. Se vuole vedere come si traduce in un incarico concreto, trova tutto nella pagina sulle investigazioni private.
Non è sicura che quello che ha in mente si possa fare?
Ce lo chieda. Il primo colloquio è gratuito e riservato, e se quello che serve non è ottenibile per vie lecite glielo diciamo subito, senza farle perdere tempo e soldi.
Domande frequenti
Assumere un investigatore privato è legale?
Sì. Rivolgersi a un istituto autorizzato ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. è del tutto lecito, e le informazioni raccolte nel rispetto dei limiti di legge possono essere prodotte in giudizio. Illecito è affidarsi a chi non ha la licenza, o chiedere attività che la legge vieta.
Un investigatore può leggere le chat o entrare nel telefono di qualcuno?
No. È accesso abusivo a sistema informatico ai sensi dell’art. 615-ter c.p., e resta un reato anche fra coniugi e anche conoscendo la password. Chi le offre questo servizio le sta proponendo di commettere un reato insieme a lui.
Le foto e i video di un investigatore valgono in tribunale?
Valgono se sono state realizzate da un luogo lecito e riguardano ciò che è visibile a chiunque si trovi lì. Il giudice le valuta insieme alla relazione e al resto delle prove. Immagini riprese all’interno di un’abitazione, invece, non sono utilizzabili e configurano un reato.
Il pedinamento è legale?
L’osservazione di una persona nei luoghi pubblici, svolta da un investigatore autorizzato e sulla base di un mandato scritto, è attività lecita. Diventa illecita quando si spinge dentro la sfera privata — riprese in casa, tracciamento di veicoli altrui, controllo delle comunicazioni — oppure quando la fa un privato cittadino per conto proprio.
Posso far seguire mio marito o mia moglie?
Sì, se c’è un interesse concreto da tutelare: una separazione in corso o in preparazione, l’affidamento dei figli, un assegno di mantenimento da determinare. È l’interesse a rendere legittimo l’incarico, e il mandato deve dirlo. Se invece si tratta solo di curiosità, un’agenzia seria le dirà di no.
Quanto tempo conservate quello che avete raccolto?
Il tempo necessario alla finalità dell’incarico e agli eventuali sviluppi giudiziari, poi il materiale viene distrutto. È un obbligo del GDPR, non una nostra cortesia.

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