Quando un credito non viene pagato, la domanda che conta non è «dove ha i soldi», ma dove lavora. Il rapporto di lavoro è l’unico bene che si rinnova ogni mese, che non si può nascondere a lungo e che la legge permette di aggredire con una procedura semplice e collaudata: il pignoramento presso terzi. Sapere chi è il datore di lavoro del debitore vale, nella pratica, molto più che conoscere il numero di un conto corrente.

In breve. Un’agenzia investigativa autorizzata non ha accesso agli archivi INPS o dell’Agenzia delle Entrate, e non può interrogare banche dati riservate. Può però accertare di fatto, con osservazione documentata e fonti lecite, se una persona svolge un’attività lavorativa, dove, per conto di chi e con quale continuità. È un accertamento di fatto, ed è esattamente ciò che serve all’avvocato per chiedere il pignoramento dello stipendio.

Perché il posto di lavoro vale più di un conto corrente

Un conto corrente si svuota il giorno prima del pignoramento. Uno stipendio no: torna ogni mese, ed è dovuto da un terzo — il datore di lavoro — che ha tutto l’interesse a rispettare l’ordine del giudice. Per questo il pignoramento presso terzi disciplinato dall’art. 543 del codice di procedura civile è, per i crediti di importo medio, la strada che più spesso porta a casa il denaro.

La legge fissa anche il limite: la retribuzione è pignorabile nella misura di un quinto (art. 545 c.p.c.), al netto delle ritenute. Non è tutto lo stipendio, ma è un flusso certo e ripetuto nel tempo, e si somma agli altri beni eventualmente aggredibili.

Che cosa possiamo accertare, e in che modo

L’accertamento sulla posizione lavorativa è un lavoro di verifica sul campo e su fonti aperte, non una consultazione di archivi. In concreto ricostruiamo:

  • se il soggetto svolge effettivamente un’attività lavorativa e con quale regolarità;
  • dove si reca a lavorare e per conto di quale azienda o studio, documentato con osservazione diretta;
  • se risulta titolare di partita IVA, di un’impresa individuale o di cariche e quote societarie (Registro delle Imprese);
  • l’esistenza di attività lavorative parallele o non dichiarate, tipiche di chi sostiene di non avere redditi;
  • la residenza e il domicilio effettivo, senza i quali nessun atto si notifica validamente;
  • gli altri beni aggredibili — immobili, veicoli, quote — che completano il quadro dell’indagine patrimoniale.

Il risultato è una relazione documentata, con riscontri datati e materiale fotografico dove lecito, redatta per essere depositata e utilizzata dal Suo legale.

Che cosa non si può fare, e perché diffidare di chi lo promette

Non esiste, per un investigatore privato, alcun accesso lecito agli archivi che dicono «questa persona è assunta presso X». I flussi contributivi INPS, le dichiarazioni dei redditi e l’anagrafe dei rapporti finanziari sono riservati per legge a soggetti determinati: autorità giudiziaria, amministrazione finanziaria, ufficiale giudiziario nell’ambito di una procedura esecutiva. Un’agenzia con licenza prefettizia ex art. 134 TULPS non rientra fra questi.

Chi Le promette un’interrogazione di quelle banche dati o Le sta mentendo, oppure sta accedendo a dati in modo illecito: in entrambi i casi il materiale sarebbe inutilizzabile e il problema diventerebbe Suo. Lo stesso vale per i conti correnti, come spieghiamo nella pagina dedicata ai conti correnti del debitore.

Dal nostro accertamento al pignoramento: come si incastrano

Le due strade non sono alternative, sono consecutive. Con un titolo esecutivo in mano, l’avvocato può chiedere al presidente del tribunale l’autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dall’art. 492-bis c.p.c.: è l’ufficiale giudiziario a interrogare le banche dati pubbliche, rapporti di lavoro e rapporti bancari compresi.

Quella procedura, però, fotografa la situazione in un istante e costa tempo e denaro. L’accertamento investigativo serve prima, per rispondere alla domanda che viene ancora prima del pignoramento: questa persona ha di che pagare, sì o no, e conviene procedere? Se la risposta è no, il cliente risparmia il costo di un’esecuzione destinata a tornare a mani vuote. Se è sì, si arriva davanti al giudice sapendo già dove puntare.

Chi ce lo chiede, e a quali condizioni lo accettiamo

Ci chiamano soprattutto avvocati con un decreto ingiuntivo in mano, commercialisti per conto dei propri clienti, aziende con insoluti, e professionisti a cui un cliente non ha pagato la parcella.

L’incarico si accetta a una condizione, che mettiamo per iscritto prima di iniziare: deve esistere un interesse giuridicamente tutelato — un credito documentato, una causa in corso o da iniziare. Non svolgiamo accertamenti sulla vita lavorativa di una persona per curiosità, per conflitti privati o senza un titolo a monte.

Quanto costa e quando conviene

Un accertamento sulla posizione lavorativa rientra nell’indagine patrimoniale: parte da circa 400 €, con tariffa oraria di riferimento di 65 €/ora e minimo di 4 ore, secondo il tariffario approvato dalla Prefettura di Torino. Il dettaglio delle voci è nella pagina su quanto costa un’indagine patrimoniale.

Il conto da fare è semplice: se il credito vale qualche migliaio di euro, spendere qualche centinaio per sapere prima se è recuperabile evita di spenderne molti di più in un’esecuzione a vuoto. Se il debitore è anche irreperibile, il primo passo è il rintraccio del debitore.

Ha un credito da recuperare e vuole sapere se il debitore è aggredibile prima di procedere?

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Domande frequenti

Potete dirmi dove lavora una persona?

Possiamo accertarlo di fatto: verificare se svolge un’attività, dove si reca, per conto di chi e con quale continuità, documentandolo. Quello che non possiamo fare è consultare archivi INPS o fiscali, che sono riservati per legge.

Serve un titolo esecutivo per incaricarvi?

No, ma serve un interesse giuridicamente tutelato: un credito documentato, una causa in corso o da avviare. Molti clienti ci incaricano proprio prima del decreto ingiuntivo, per decidere se conviene iniziare.

Quanto dello stipendio si può pignorare?

Per i crediti ordinari la retribuzione è pignorabile nella misura di un quinto, secondo l’art. 545 del codice di procedura civile. La procedura la cura l’avvocato: noi forniamo l’accertamento su cui si fonda.

Il debitore viene a sapere dell’accertamento?

No. L’attività si svolge in modo riservato e senza alcun contatto con il soggetto. Il nostro cliente riceve una relazione; il debitore ne viene a conoscenza solo se e quando il legale procede.

E se il debitore risulta nullatenente?

Glielo diciamo, e lo mettiamo per iscritto. È un risultato utile quanto l’altro: evita di spendere in un’esecuzione che non recupererebbe nulla, e consente di valutare strade diverse.

Lavorate solo a Torino?

Leggi anche: Recupero crediti e privacy: cosa non si può fare.

No. Gli accertamenti documentali si svolgono su tutto il territorio nazionale; per le verifiche sul campo fuori dal Piemonte concordiamo prima tempi e costi di trasferta.